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Donne che iniziano a lavorare presto, donne che lo fanno più tardi, in ogni caso donne che magari, a un certo punto della loro vita, si troveranno a cercare di intersecare al meglio la professione con la maternità. E giù, inevitabilmente, una serie di domande: come funziona il congedo maternità obbligatorio e chi può richiederlo? L’imprenditore o il datore di lavoro in generale può procedere al licenziamento? Quali sono le regole del congedo di paternità? Inevitabilmente fanno capolino delle domande collaterali, tra malattie del bimbo e permessi. Addentriamoci dunque nella giungla cercando di uscirne indenni.

Mamma lavoratrice: divieto di licenziamento

I diritti delle mamme lavoratrici, in linea di massima, in Italia sono abbastanza ampi. Cominciamo col dire che fino a quando il bambino non compie un anno, la mamma non può essere licenziata: c’è un divieto chiarissimo. Qualora il rapporto di lavoro venisse comunque estinto dall’imprenditore, la lavoratrice ha diritto di tornare al suo posto. La base è il certificato medico: bisogna attestare che all’epoca del licenziamento era già iniziata la gravidanza. Il divieto si estende anche ai casi di adozione e di affidamento. Comunque ci sono delle eccezioni. In prima battuta la colpa grave della lavoratrice. Se il licenziamento per giusta causa avviene durante i periodi di congedo di maternità, la donna non perde il diritto all’indennità di maternità.

Il congedo di maternità obbligatorio

Il binomio gravidanza e lavoro, così come quello “allattamento e lavoro”, è parente di primo grado del congedo di maternità obbligatorio. Formalmente chiamato “astensione obbligatoria”, è un periodo di 5 mesi durante i quali la donna non deve lavorare. Si tratta dei due mesi prima del parto e dei tre successivi alla data di nascita del bambino o della bambina. Dal 2000 è stata introdotta la possibilità per la lavoratrice dipendente di continuare l’attività lavorativa nel corso dell’ottavo mese e di prolungare il periodo di congedo dopo il parto, a patto che il medico attesti lo stato di buona salute. Il congedo di maternità è riconosciuto alla madre lavoratrice anche nei casi di adozioni e affidamenti.

Congedo maternità: a chi spetta? Quando e come richiederlo?

Il congedo maternità obbligatorio spetta alle donne dipendenti del settore privato, alle lavoratrici autonome, alle lavoratrici iscritte alla gestione separata dell’Inps e ad alcune mamme che abbiano cessato l’attività lavorativa. In alcune circostanze specifiche, l’indennità è dell’80% dell’ultimo stipendio, in altri anche del 100%. Per il congedo facoltativo, si prevede invece un’indennità del 30%. Per le lavoratrici dipendenti i requisiti sono la gravidanza accertata e il rapporto di lavoro subordinato. Sventagliando tra le categorie, colf e badanti devono avere almeno 52 contributi settimanali, versati o dovuti, anche in settori diversi dal lavoro domestico, nei 24 mesi precedenti l’inizio del congedo di maternità, oppure 26 contributi settimanali nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo stesso. Le lavoratrici agricole a tempo determinato devono avere in mano l’iscrizione per almeno 51 giornate negli elenchi nominativi dell’anno precedente la data di inizio del congedo obbligatorio di maternità oppure nello stesso anno in cui inizia il congedo, a condizione che le giornate di lavoro siano regolarmente effettuate prima dell’inizio del congedo stesso. Le donne che hanno cessato (o sospeso) l’attività possono godere del contributo Inps, se sussistono alcune condizioni. Tra la data di cessazione e sospensione non devono essere passati più di 60 giorni; per il computo non si deve tenere conto delle assenze dovute a malattia e infortunio sul lavoro, né del periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio per una precedente maternità, né del periodo di assenza per accudire i figli minori in affidamento.

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Un capitolo a parte è il “quando e come richiederlo”. La domanda va presentata all’Inps online, al numero indicato sul sito dell’Istituto o tramite i patronati. La domanda telematica va inviata prima dell’inizio del congedo di maternità e non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile. La donna lavoratrice deve comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni dal parto. Le lavoratrici autonome, invece, devono trasmettere la domanda dopo il parto. Alla domanda telematica si può allegare ogni documentazione utile: il riferimento è a provvedimenti di interdizione anticipata o posticipata, provvedimenti di adozione o affidamento, autorizzazione all’ingresso in Italia del minore straniero in adozione o affidamento preadottivo e così via. Va presentato in forma cartacea, invece, il certificato medico di gravidanza, insieme a tutte le altre eventuali certificazioni mediche necessarie. I documenti originali vanno consegnati alla sede dell’Inps locale competente, oppure a mezzo raccomandata. Il diritto all’indennità si prescrive nel termine di un anno che decorre dal giorno successivo alla fine del congedo di maternità. Per le dipendenti, l’indennità viene anticipata dal datore di lavoro. Per tutto il resto c’è l’Inps.

Il congedo per allattamento o per malattia del bambino

Nel primo anno di vita del bambino, la dipendente ha diritto al permesso orario giornaliero per l’allattamento, che consiste in due pause giornaliere di 1 ora ciascuna, anche cumulabili in 2 ore in un’unica soluzione giornaliera. Se il piccolo si ammala, mamma o papà possono restare a casa con lui. In alternativa, i genitori possono astenersi dal lavoro per accudirlo. Lo si può fare senza limiti fino ai 3 anni del bambino e per 5 giorni lavorativi all’anno (per ciascun genitori, ma non fruibili contemporaneamente) per i bambini dai 3 agli 8 anni. Le malattie del bambino devono essere documentate con certificato di malattia. I periodi di congedo per malattia del figlio sono calcolati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alla tredicesima e alla gratifica natalizia. Questi congedi, però, non sono coperti dall’Inps, ma da contribuzione figurativa a carico dalla gestione previdenziale a cui è iscritto il lavoratore. Sarà intera per le assenze fino ai 3 anni di età del bimbo e ridotta, con possibilità di contribuzione volontaria, per i bimbi dai 3 agli 8 anni. Nel settore pubblico è previsto un trattamento migliore: fino ai 3 anni, i primi 30 giorni di congedo per la malattia del figlio sono interamente retribuiti. Piccola nota: quando la malattia del bambino porta a un ricovero in ospedale, si interrompe il decorso del periodo di ferie se il genitore ne fa esplicita richiesta. Il permesso per l’allattamento spetta anche al papà, ma solo in alcuni casi determinati: quando è l’unico affidatario, quando la madre lavoratrice dipendente non ne usufruisce, quando la madre è lavoratrice autonoma (il dipendente dovrà presentare un’autocertificazione), in caso di morte o infermità della madre.

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Il congedo parentale: il padre

Il congedo parentale del padre è l’ultima sezione di questo lungo affaire. Ai padri lavoratori dipendenti spettano due giorni di congedo obbligatorio per parto, adozione o affidamenti. Per usufruirne, bisogna comunicare per iscritto al datore di lavoro i giorni di cui intende usufruire, con un anticipo non inferiore a 15 giorni, e dovrà prendersi a riferimento la data presunta del parto. Nei casi di pagamento diretto da parte dell’Inps, la domanda deve essere inoltrata esclusivamente per via telematica. Il congedo parentale è un diritto di entrambi i genitori lavoratori dipendenti. Consiste in un periodo di astensione facoltativa fruibile in modo continuativo o frazionato. La madre può beneficiare del congedo parentale a partire dalla fine del congedo obbligatorio di maternità e le spettano sei mesi continuativi o frazionati, dopo l’astensione obbligatoria, fino ai 12 anni del bambino. Al padre spettano sei mesi continuativi o frazionati elevabili a sette nel caso in cui abbia effettuato tre mesi di astensione dal lavoro, sempre fino ai 12 anni del figlio. In totale mamma e papà non possono superare il limite di 11 mesi. La relativa indennità economica è pari al 30% della retribuzione fino ai 6 anni del bambino e spetta per un periodo massimo di 6 mesi. Dai 6 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni, o per la parte non fruita, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione. Dagli 8 ai 12 anni di età del bimbo il congedo non è mai indennizzato.

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