Separazione e affidamento dei figli

Capita spesso che due genitori si separino e che si trovino costretti a gestire l’affidamento dei figli. Questo è uno di quei casi sul quale c’è ancora un po’ di confusione e una serie di leggende metropolitane che è bene sfatare. Quando una relazione non va e i due genitori decidono di separarsi, bisogna occuparsi dei figli, soprattutto quando questi sono minorenni e, per legge, non hanno la facoltà di decidere con quale genitore continuare a vivere.

La parola alla legge

A normale la questione della separazione dei genitori con figli è la Legge 54 dell’8 febbraio 2006 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli) che, dopo l’ultima revisione del 28 dicembre 2013, si occupa anche di affrontare i casi di figli in affido nati fuori dal matrimonio. La legge non privilegia uno dei due coniugi (come spesso nell’opinione pubblica si è portati a credere), ma tenta di tutelare il più possibile l’interesse dei bambini. Questi sono i destinatari della legge che, a fronte del trauma della separazione dei genitori, vuole garantire loro la soluzione migliore, sia dal punto di vista morale che materiale. È evidente come nei casi di separazioni con figli minorenni (quindi tendenzialmente ancora piccoli) qualsiasi decisione risulta difficile da digerire da tutte le parti coinvolte.

Non è una questione di colpe o responsabilità, ma della presa di coscienza di un problema che, soprattutto nei bambini e nei ragazzi, ha ripercussioni importanti che la legge prova a lenire assegnando l’affido a uno dei due genitori.

L’affidamento condiviso o esclusivo

Si fa sempre riferimento all’affidamento dei figli minorenni, in quanto i maggiorenni hanno la facoltà legale di decidere con quale genitore, in caso di separazione, continuare a vivere. O, se ne ha le capacità, di andare a vivere da solo.

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L’affidamento condiviso

La soluzione preferenziale che il legislatore prevede a seguito della separazione (o del divorzio) è quella del cosiddetto affidamento condiviso. Si tratta, come dice l’espressione stessa, dell’obbligo da parte di entrambi genitori di continuare a occuparsi della cura e dell’educazione dei propri figli, anche se con essi (o alcuni di essi) non si condivide più lo stesso domicilio. Con l’affidamento condiviso i genitori devono mantenere un rapporto adeguato a garantire una crescita sana di tutti i bambini. Nel caso in cui tale “condivisione di intenti” non sia possibile, il giudice può stabilire l’affido esclusivo a uno dei due coniugi. A tal proposito va specificato come l’affidamento condiviso sia la norma, ovvero la soluzione preferenziale che i giudici devono seguire, che viene superata solamente a fronte di situazioni che ne impediscono l’attuazione.

Con l’affidamento condiviso i coniugi devono preventivamente condividere le scelte educative nei confronti dei figli, mentre nel caso delle scelte ordinarie tale responsabilità (precedentemente chiamata potestà) può essere esercitata anche separatamente. A disciplinare tale situazione è la sentenza del giudice che deve motivare la scelta della tipologia di affido.

L’affidamento esclusivo

L’articolo 1 della legge 54/2006 si esprime affermando che il giudice: “Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”.

I casi in cui si procede all’affidamento esclusivo sono quelli dove uno dei due coniugi ha dei comportamenti o delle situazioni che possono minare o ledere la serenità morale e materiale del bambino. Dipendenze da alcol e droga, atti violenti, malattie psiche e casi simili, sono motivazioni valide che portano il giudice ad adottare la formula dell’affidamento esclusivo.

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Il collocamento dei figli in affido

Non bisogna confondere l’affidamento con il collocamento, in quanto tra le due ci sono importanti differenze da sottolineare. Nel caso di affido esclusivo il collocamento del figlio coincide con quello del genitore affidatario, mentre in caso di separazione consensuale e affido condiviso con i figli possono esserci differenti forme di collocamento:

  • prevalente;
  • alternato;
  • invariante.

Nel collocamento prevalente il figlio risiede prevalentemente presso uno dei due genitori. L’altro genitore dovrà continuare a frequentare e crescere il proprio figlio, con orari e modalità stabilite dal giudice. Se tra i genitori non ci sono conflitti questa situazione appare come la migliore anche e soprattutto per evitare al bambino di “vivere due vite”, con due case e ritmi di vita non propriamente stabili.

Il collocamento alternato, anche se più raro, si applica quando tra i genitori non c’è l’accordo sul collocamento prevalente (la forma preferita dai giudici) e i figli passano lo stesso tempo con entrambi i genitori.

Infine, il collocamento invariante, è previsto quando il bambino rimane stabile nella casa che era della sua famiglia e a muoversi sono i suoi genitori. Per cui il bambino non dovrà spostarsi, ma a farlo saranno i genitori di comune accordo tra loro.

Gli assegni familiari e di mantenimento

L’ultimo aspetto da prendere in considerazione quando si parla di separazione è la questione degli assegni di mantenimento e degli assegni familiari per i figli in affido. Anche in questo caso bisogna fare chiarezza e sfatare qualche mito. Gli assegni familiari sono finalizzati alle esigenze del figlio e il loro valore economico viene stabilito proprio in funzione del tenore di vita del bambino e delle risorse economiche a disposizione di entrambi i genitori. L’assegno di mantenimento, invece, viene stabilito nel caso la separazione non fosse consensuale e uno dei due coniugi la subisce senza colpa.

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